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Legge 15 Dicembre 1999,
n. 482
" Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 20 dicembre 1999
Art. 1.
-
La lingua ufficiale della Repubblica
é l'italiano.
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La Repubblica, che valorizza il patrimonio
linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì
la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente
legge.
Art. 2.
-
In attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli
organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua
e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche,
slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale,
il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Art. 3.
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La delimitazione dell'ambito territoriale
e sub comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle
minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge é
adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati,
su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di
un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
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Nel caso in cui non sussista alcuna
delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio
comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco
di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci
favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione
promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali.
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Quando le minoranze linguistiche
di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali
o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento
e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di
riconoscere.
Art. 4.
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Nelle scuole materne dei comuni di
cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso
della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza
per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari
e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche
della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
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Le istituzioni scolastiche elementari
e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo
3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo
definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine
di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano,
anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità
di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle
tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi
e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli
alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
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Le medesime istituzioni scolastiche
di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge
15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata,
possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore
degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni
scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative
nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali
degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai
sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività
di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime
discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge
n. 59 del 1997.
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Le iniziative previste dai commi
2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi
delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria
attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni,
prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle
di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di
cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997,
si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.
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Al momento della preiscrizione i
genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono
avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della
minoranza.
Art. 5.
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Il Ministro della pubblica istruzione,
con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle
misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti
nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni
culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta
ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione
dei progetti é autorizzata la spesa di Euro 1.032.913,79 (lire
2 miliardi) annue a decorrere
dall'anno 1999.
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Gli schemi di decreto di cui al comma
1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro
sessanta giorni.
Art. 6.
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Ai sensi degli articoli 6 e 8 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate,
nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di
bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di
corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata
ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative
a sostegno delle finalità della presente legge.
Art. 7.
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Nei comuni di cui all'articolo 3,
i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura
collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli
organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
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La disposizione di cui al comma 1
si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle
province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei
quali é riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente
costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.
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Qualora uno o più componenti degli
organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere
la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata
traduzione in lingua italiana.
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Qualora gli atti destinati ad uso
pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici
solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.
Art. 8.
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Nei comuni di cui all'articolo 3,
il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio
del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo
fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali
dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici
non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli
atti nel testo redatto in lingua italiana.
Art. 9.
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Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
7, nei comuni di cui all'articolo 3 é consentito, negli uffici delle
amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa
a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze
armate e le forze di polizia dello Stato.
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Per rendere effettivo l'esercizio
delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono,
anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza
di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico
usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine é istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze
linguistiche con una dotazione finanziaria annua di Euro 5.061.277,61
(lire 9.800.000.000)
a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite
massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.
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Nei procedimenti davanti al giudice
di pace é consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura
penale.
Art. 10.
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Nei comuni di cui all'articolo 3,
in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare
l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.
Art. 11.
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I cittadini che fanno parte di una
minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3
e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi
o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata
in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in
passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza,
hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione,
il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del
cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che
non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il
loro consenso.
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Nei casi di cui al comma 1 la domanda
deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed é
presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il
quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola
di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano
i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino
del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto
può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della
domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta
giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e
giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento
é esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla
richiesta.
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Gli uffici dello stato civile dei
comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri
registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati
d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 12.
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Nella convenzione tra il Ministero
delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate
condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone
di appartenenza.
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Le regioni interessate possono altresì
stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche
o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni
radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria;
per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi
con emittenti locali.
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La tutela delle minoranze linguistiche
nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa é di competenza
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge
31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.
Art. 13.
-
Le regioni a statuto ordinario, nelle
materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai
principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni
legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli
per le minoranze linguistiche.
Art. 14.
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Nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi
linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle
suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi,
provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti
radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue
ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate
nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze
linguistiche.
Art. 15.
-
Oltre a quanto previsto dagli articoli
5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per
l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono
poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo
annuo di Euro 4.493.175,02 (lire 8.700.000.000)
a decorrere dal 1999.
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L'iscrizione nei bilanci degli enti
locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma
1 é subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al
medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
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L'erogazione delle somme ripartite
ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione,
presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi
dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della
spesa.
Art. 16.
-
Le regioni e le province possono
provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla
creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche
e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge,
ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni
culturali locali già esistenti.
Art. 17.
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Le norme regolamentari di attuazione
della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
Art. 18.
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Nelle regioni a statuto speciale
l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla
presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi
statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano.
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Fino all'entrata in vigore delle
norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale
il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni
di cui alla presente legge.
Art. 19.
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La Repubblica promuove, nei modi
e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni
e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo
sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse
all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità
abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica
d'origine.
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Il Ministero degli affari esteri
promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare
condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti
sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura
italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera
e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
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Il Governo presenta annualmente al
Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli
adempimenti previsti dal presente articolo.
Art. 20.
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All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in Euro 10.587.366,43 (lire
20.500.000.000) a decorrere
dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a Euro 9.554.452,63 (lire
18.500.000.000) l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a
Euro 1.032.913,79 (lire 2.000.000.000)
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
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Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
NOTA: L'articolo 20 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è sostituito
dal seguente:
Art. 20.
Copertura finanziaria
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All'onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in 2.500.000 euro, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell’ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
-
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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